2.II. Il D.P.C.M attuativo della L. 36 del 22 febbraio 2001 (da 0 Hz a 100 kHz) 
Fissa i nuovi limiti di esposizione, i valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai capi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti (G.U. n. 200/03).
In sintesi la norma:
- scaturisce dalla legge quadro n. 36 del 22/2/01 (art. 4, comma 2 lettera a);
- abroga il D.P.C.M. del 1992 ed il D.P.C.M. del 1995;
- ha come campo di applicazione gli elettrodotti così come definiti all'art. 3 comma 1 lettera e) della L. 36/01:“l'elettrodotto è l'insieme delle linee aeree, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione”;
- per le altre sorgenti con frequenza da 0 Hz a 100 kHz rimanda alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 12 luglio 1999;
- stabilisce che le tecniche di misurazione da adottare siano quelle indicate dalle norme CEI;
- stabilisce che per la determinazione del valore d'induzione magnetica utile ai fini della verifica del non superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità, il sistema agenziale apat-arpa dovrà determinare le procedure di misura e valutazione, per la successiva approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- definisce le fasce di rispetto da calcolare sulla base della corrente normale di esercizio e con riferimento agli obiettivo di qualità di 3 µT;
- fissa i seguenti limiti:
Grandezza Limiti di Esposizione Valori di Attenzione Obiettivi di Qualità Induzione magnetica (µT) 100 10 3 Campo elettrico (kV/m) 5 ---- ----
- i limiti di esposizione non devono essere mai superati;
- i valori di attenzione, come misura di cautela per la protezione dai possibili effetti a lungo termine non possono essere superati:
- nelle aree gioco per l'infanzia;
- in ambienti abitativi;
- in ambienti scolastici;
- nei luoghi adibiti a permanenza superiore alle 4 ore.
- gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione(non ha significato sanitario), non possono essere superati nella progettazione dei nuovi elettrodotti e nella progettazione di nuovi insediamenti in prossimità di linee elettriche in corrispondenza di:
- ambienti abitativi;
- ambienti scolastici;
- luoghi adibiti a permanenza non inferiore alle quattro ore.
Il valore di 3 µT è da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio dell'elettrodotto.
Nella figura 2 che segue è riportata la rappresentazione grafica dei limiti prescritta dal Decreto nell'intervallo di frequenza da 0 Hz a 100 kHz.
Gli aspetti innovativi
- Estende il campo di applicazione della precedente normativa anche alle sorgenti di campo elettrico e magnetico, diverse dagli elettrodotti, aventi frequenza da 0 Hz a 100 kHz.
- Per tali tipologie di sorgenti rimanda all'insieme completo di restrizioni stabilite dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 1999.
- Assume, quali limiti di esposizione per il campo elettrico e per l'induzione magnetica, i limiti indicati dalla raccomandazione del consiglio dell'unione europea del 1999 (corrispondenti ai limiti di cui all'art. 4 dell'abrogato D.P.C.M. del 1992).
- Per i soli elettrodotti, e per la sola induzione magnetica, introduce due ulteriori limiti:
- il valore di attenzione a tutela dai possibili effetti a lungo termine;
- l'obiettivo di qualità, che non ha significato sanitario.
Le criticità
- Il rimando all'insieme completo di restrizioni stabilite dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 1999 per le sorgenti di campo elettrico e magnetico diverse dagli elettrodotti è tecnicamente incongruente con la norma che riguarda gli elettrodotti in quanto la norma europea comprende anche il criterio di verifica della condizione di esposizione multisorgenti a bassa ed alta frequenza, che è inconciliabile con l'Allegato C del decreto per le alte frequenze e con il presente decreto che non prevede l'esposizione multisorgente.
- Non sono specificate le alle quali devono essere riferiti i limiti di esposizione.
- La formulazione del valore di attenzione consente di accertare la rispondenza alla norma solo per gli elettrodotti già esistenti.
- Per i futuri elettrodotti manca il riferimento progettuale.
- La legge 36/01, art. 4 comma 1 lettera g, prescrive che all'interno delle fasce di rispetto non possano insistere i recettori indicati per gli obiettivi di qualità.
Se le fasce di rispetto sono applicabili ai futuri elettrodotti si avrebbe che:- per i nuovi elettrodotti l'obiettivo di qualità di 3 µT sarebbe calcolato sulla base della mediana dei valori di corrente nelle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio;
- per la determinazione delle fasce di rispetto, il valore di 3 µT sarebbe calcolato sulla base della valore della corrente in servizio normale come definita della norma CEI 11-60;
- i nuovi insediamenti sarebbero interdetti nella fascia di rispetto calcolata per il valore di 3 µT sulla base del valore della corrente in servizio normale come definita dalla norma CEI 11-60;
- i risanamenti degli elettrodotti esistenti dovrebbero essere eseguiti sulla base dell'obiettivo di qualità di 3 µT, calcolato con il valore della corrente in servizio normale come definita dalla norma CEI 11-60.